APPROFONDIMENTI

Ecobonus 110% – Interventi ammessi – aggiornato al GEN 2021

Ecobonus 110% - interventi ammessi

Ecobonus 110%,

presente nel Decreto Rilancio, in questo articolo vedremo quali sono gli interventi ammessi. Articolo aggiornato il 2 agosto 2020.

Introduzione al Decreto Rilancio

Prima di tutto, va chiarito che gli interventi ammessi a fruire dell’Ecobonus sono indicati nel Decreto Rilancio, nella sua forma definitiva dopo la conversione in legge e che potete scaricare a questo link.
Quindi: quali interventi siano ammessi, possiamo dirlo con certezza leggendo i relativi articoli del Decreto Rilancio. Anticipo che questo articolo verrà aggiornato periodicamente,  vi invito pertanto a registrarvi su questo portale professionale, in questo modulo, in modo da poter ricevere una notifica ad ogni aggiornamento.

Gli interventi ammessi nel Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio circa l’Ecobonus 110% chiarisce nel suo articolo 119 che la detrazione del 110% spetta “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli eventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
  1. “Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”. Le detrazioni sono poi articolate in modo diverso a seconda della tipologia di immobile.
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, (…) a pompa di calore, (…). Le modalità di calcolo del massimale di spesa è articolato e dipende nel complesso da molti fattori.
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, (…).
Quindi, in sintesi, che sia unità abitativa singola o in condominio, gli interventi trainanti sono i seguenti:
  • isolamento termico (“cappotto“): superfici opache verticali e orizzontali, per almeno il 25% della superficie complessiva dell’involucro.
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore.

Note tecnico pratiche

Questo lo schema generale di ragionamento, cui vanno fatti però una serie di opportune osservazioni tecnico pratiche:
  1. Il primo passo è dare incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza, ad un progettista esperto, perché l’intervento deve assolutamente essere ben impostato fin dall’inizio. Questo è fondamentale, sia perché il punto di partenza è il rilievo preciso dell’esistente e la redazione del progetto complessivo, che comprende a sua volta il progetto termico, sia perché eventuali problemi dovuti a superficialità potrebbero arrecare grossi danni, durante la rendicontazione finale. Questi aspetti li ho già chiariti in un altro articolo, cui rimando per i dettagli del caso. Va anche precisato che il tecnico incaricato prima ancora di iniziare le opere di progettazione vera e propria, deve necessariamente compiere l’istruttoria preliminare. Questa è sempre il primo passo da compiersi, perché non è assolutamente scontato che qualunque immobile possa aver accesso alle agevolazioni fiscali del 110%, per una lunga serie di motivi, che devono essere oggetto di indagine preliminare da parte del tecnico, appunto.
  2. Sono compresi nell’Ecobonus, anche altri tipi di intervento edili, se compiuti congiuntamente a quelli di cui alle lettere a, b, c prima descritte. Ossia: gli interventi previsti per l’Ecobonus sono trainanti per altri tipi di intervento edile. Questo aspetto è importante, lo chiarisco ulteriormente:
    • sono compresi nell’Ecobonus anche interventi diversi da quelli indicati sopra, se compiuti congiuntamente all’interno di un intervento unico, che preveda anche gli interventi ammessi all’Ecobonus.
    • non sono compresi nell’Ecobonus interventi singoli o complessivi che non curino gli aspetti indicati ai precedenti punti a, b, c. Questi interventi edilizi potranno eventualmente fruire delle detrazioni al 50%, come già possibile oggi.

Quali edifici ammessi

Dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, abbiamo ormai ben chiara la lista di edifici sui quali è possibile intervenire con l’Ecobonus. Tra i tanti, è importante segnalare questo dettaglio:
  • sono ammessi ad interventi in Ecobonus due immobili per persona. Con questa forma, è stato superata tutta la confusione inizialmente prospettata, circa una serie di valutazioni sui singoli immobili. Questa scelta va senz’altro nella direzione della chiarezza ed ammette quindi tutte le seconde case, con eventuali distinguo che saranno in capo al tecnico incaricato della progettazione, per una serie di calcoli tecnico/economico che vedremo approfondito in un ulteriore articolo, dopo la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dettagli circa le modalità di cessione del credito ed eventuali ulteriori limiti.
  • Sono ammessi ad interventi in Ecobonus anche “l’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno”. Anche questa è una buona semplificazione, perché consente interventi autonomi in tutti i casi di minicondominio, laddove la comunione è solo formale e di fatto una inutile complicazione. Ricadono per esempio in questa casistica una buona parte degli edifici nei centri storici, o comunque in quelle zone urbanizzate senza troppa rigidità progettuale, che quindi ha portato a numerose situazioni ibride.

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Ingegnere at Studio d'ingegneria | Website | + posts

Ingegnere progettista, specializzato in ristrutturazioni. Negli ultimi anni ha progettato oltre 50 interventi di ristrutturazione, con interventi sulle strutture, rifacimento impianti. Consulente tecnico presso il tribunale di Cagliari.

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